SEPARAZIONE COPPIE DI FATTO CON FIGLI

Come viene gestito l’affidamento condiviso nel caso di figli minorenni nati al di fuori del matrimonio

Affidamento condiviso coppie di fatto

Nel caso delle famiglie di fatto che decidono di separarsi il Tribunale si regolerà in merito alla questione dei figli minorenni esattamente come farebbe con una coppia regolarmente sposata. E’ anzi preferita la soluzione dell’affidamento condiviso anche quando si parla di coppie di fatto

Come funziona l’affidamento condiviso

Diritto di visita del padre in affido condiviso

Generalmente in caso di separazione dei genitori il figlio viene collocato presso la madre, ma il padre in regime di affidamento condiviso (ma sarebbe così anche in caso di affido esclusivo) ha diritto a vedere il figlio secondo i termini e le condizioni stabilite in accordo con la madre o, in caso di disaccordo, dal Tribunale.

E’ anche possibile nel caso in cui gli orari e i giorni stabiliti non siano sufficienti o non si adattino agli orari di lavoro del padre, richiedere una modifica. E’ infatti ritenuto un principio importantissimo dell’affidamento condiviso quello di incoraggiare e sostenere il figlio nella costruzione di una relazione solida con entrambi i genitori.

Affidamento condiviso e mantenimento

Solitamente in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario è tenuto a versare all’altro un assegno di mantenimento per i figli che copra le spese cosiddette ordinarie per il minore. L’importo dell’assegno può variare in relazione alla situazione economica del padre e della madre e anche in base alle necessità del figlio.Bisogna inoltre ricordare che non è possibile scaricare o detrarre dalle tasse l’assegno di mantenimento che si versa per i figli, ma unicamente quello per il coniuge.

Affidamento congiunto dei figli

L’affidamento congiunto dei figli è invece differente rispetto all’affidamento condiviso che spingeva per periodi di convivenza di pari durata del figlio presso i genitori, spesso impraticabili, nel corso dei quali la responsabiltà del minore ricadeva nella sfera di influenza del genitore collocatario. Nel caso dell’affidamento condiviso la responsabilità dell’adulto nei confronti del figlio non dipende dalla collocazione

 

Dott. Roberto Cavaliere

Psicologo, Psicoterapeuta

Studio in Milano, Roma, Napoli e Vietri sul Mare (Sa)

per contatti e consulenze private tel.320-8573502 email:cavalierer@iltuopsicologo.it

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