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Il mobbing familiare: le conseguenze guiridiche Le vessazioni e le angherie che si consumano all'interno delle mura domestiche e, molto di frequente, in relazione ad un giudizio di separazione o divorzio, anche quando non integrano gli estremi di un reato, possono produrre conseguenze giuridiche sul piano del diritto civile: l'addebito della colpa per la fine del matrimonio e l'obbligo al risarcimento del danno. Quello che ormai viene comunemente definito come mobbing familiare fa il suo ingresso nel nostro sistema giuridico grazie alla Corte d'Appello di Torino che, con sentenza del 21 febbraio 2001, individua una serie di comportamenti consumati da un coniuge ai danni dell'altro: l'esternazione di valutazioni negative riguardanti l'aspetto fisico e le modeste condizioni economiche della famiglia d'origine, i giudizi offensivi e denigratori, il rifiuto di ogni tipo di collaborazione, gli atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi. E ritiene la Corte che tali comportamenti, assimilati al mobbing, in quanto lesivi della dignità del coniuge ed in contrasto coi doveri nascenti dal matrimonio, giustifichino l'addebitabito della colpa nella causa di separazione. In materia di risarcimento dei danni per violazione dei diritti di coppia, la Corte di Cassazione riconosce che il rispetto della dignità e della personalità di ciascun membro del nucleo familiare è un diritto inviolabile (Cassazione Civile, Sentenza 9801/05). E così successive pronunce dei tribunali di merito riconoscono la risarcibilità del danno subito dalla vittima del mobbing familiare. Ad esempio il versamento da parte del padre di una somma irrisoria a titolo di mantenimento dei figli, traducendosi nell'igiustificata e drastica limitazione del tenore di vita della sua famiglia, dà diritto alla moglie ed ai figli al ristoro del pregiudizio patito. (Tribunale di Napoli, 7 marzo 2008). Ma anche la lesione del diritto alla sessualità non è senza conseguenze: la Corte d'Appello di Palermo condanna il marito al ristoro dei danni subiti dalla moglie per aver contratto matrimonio con un uomo che aveva taciuto, prima delle nozze, di essere affetto da impotenza (Sentenza del 20 febbraio 2007). Sul fronte legislativo, la nuova disciplina in materia di affido condiviso introduce un'importante novità che può fungere da deterrente per il c.d. mobbing verticale, quello cioè che coinvolge i figli minori sino a potersi tradurre nella sindrome da alienazione parentale. Stabilisce infatti l'art. 709 ter del codice di procedura civile che il giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronto del minore ed anche nei confronti dell'altro coniuge. Il giudice può altresì condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrava pecuniaria, che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro. L'art. 709 ter del codice di procedura civile trova applicazione unicamente nel caso di genitori uniti dal vincolo matrimoniale che abbiano inoltrato un procedimento di separazione o divorzio. Ciò significa che rimangono esclusi i figli naturali, nati cioè al di fuori del matrimonio. In tema di tutela contro l'alienazione parentale fa ben sperare la sentenza del 29 agosto 2007 con la quale la Corte d'Appello di Firenze condanna al risarcimento del danno in favore del figlio e dell'ex coniuge la mamma colpevole di aver ostacolato ed impedito la frequentazione del bambino con il padre. Si tratta di un primo ed importatane passo nella direzione della risarcibilità del danno anche nell'ambito dei rapporti coniugali e del riconoscimento della inviolabilità dei diritti della persona anche quando gli stessi si svolgono all'interno del nucleo familiare. Avv. Paola Vigo
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