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   FORME DI TUTELA PER LE VITTIME DELLO STALKING

Lo stalking: forme di tutela per le vittime

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che porterà ad introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di realo, lo stalking.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, prevista dagli artt. 612 bis e 612 ter del codice penale, sotto il nome di “Atti persecutori” il legislatore intende punire “il comportamento di chi, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante stato d'ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.

Poiché non codificate, sono molte e di diverso genere, le condotte che possono integrare gli estremi del nuovo reato di Atti persecutori: gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti, le visite a sorpresa, le telefonate, gli sms, il diffondere notizie diffamatorie sulla vittima, il danneggiamento, la minaccia, etc.

Si ritiene comunemente che questi comportamenti molesti divengano atti pesecutori quando proseguono per un periodo minimo di quattro settimane, in un numero minimo di dieci manifestazioni e perché vengano puniti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, occorre la querela della persona offesa.

Prima di presentare querela, è anche possibile intervenire tempestivamente, ottenendo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza una diffida formale: se, nonostante la diffida, il persecutore non desiste, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena è aumentata fino a sei anni.

Procedibilità d'ufficio e pene inasprite anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. Ovvero quando la vittima è un minore. Ed ancora quando lo stalker è persona armata o mascherata o se la violenza è esercitata da un gruppo.

Oltre alla punizione del colpevole, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, danno che può essere patrimoniale (quale quello derivante dal danneggiamento dei beni), biologico (derivante da lesioni sulla persona della vittima), ed altresì esistenziale, (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità).

Questo il disegno di legge.

Ma come vengono tutelate oggi le vittime di atti persecutori?

Le condotte di stalking possono essere ricondotte a diverse fattispecie di illecito penale. E molto frequentemente il comportamento vessatorio dello stalker integra gli estremi di più reati.

I casi meno gravi sono riconducibili alla contravvenzione di “Molestia o disturbo alle persone” prevista dall'art. 660 c.p. :“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516” .

La contravvenzione sussiste, per esempio, nel caso in cui il molestatore telefoni insistentemente alla sua vittima, o la segua per strada, importunandola con parole insulse, ma non offensive. E' importante sottolineare che questo reato, si realizza anche con una sola azione di disturbo o molestia e quindi la vittima può sporgere querela anche nel caso in cui l'atteggiamento molesto sia isolato ad un singolo episodio.

Più gravi sono invece i fatti riconducibili ai reati di “Violenza privata” e “Minaccia” previsti dagli artt. 610 e 612 del codice penale, i quali puniscono con la reclusione “chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” e “chiunque minaccia altri di un ingiusto danno”.

Un'ipotesi specifica è poi quella prevista dall'art. 572 del codice penale “Maltrattamenti in famiglia”. Questo reato si realizza ogni volta che lo stalker, agendo contro una persona di famiglia, la maltratta in modo continuativo, con ingiurie, umiliazioni, percosse e piccole violenze quotidiane.

Ma sono ancora molte le figure di reato che lo stalker può porre in essere ai danni della propria vittima: l'ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (art. 635 c.p.) le lesioni personali (art. 582 c.p.) fino ad arrivare all'omicidio (art. 575 c.c.).

Nel caso in cui lo stalker sia una persona convivente, nelle ipotesi di reati meno gravi, è possibile, in sede civile, ottenere un ordine di protezione.

Con questo il giudice ordina al molestatore la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare, potendo prescrivegli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (artt. 642 bis e ter codice civile).

Attualmente si calcola che i casi di atti persecutori denunciati siano solo il 20%.

A chi si ritiene vittima di stalking, in veste di legale, consiglio di vincere la paura e le convenzioni sociali e familiare che spingono al silenzio e di rivolgersi ad un avvocato ed alle forze dell'odine perché venga redatto l'atto di denuncia- querela che da impulso al processo penale. Questo potrà portare alla condanna dello stalker ed anche al risarcimento di tutti i danni patiti dalla vittima.

Avv. Paola Vigo

 

 

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