Statuto
della AILDAR (Associazione Italiana Lotta alle Dipendenze Affettive
e Relazionali) - Maldamore
Art.1
Costituzione
1. E' costituita con la sede in Trecase (Na) , via Epitaffio N.21, 1°
traversa, la sede operativa dell'associazione verrà stabilita
di volta in volta dal Consiglio direttivo, l’Associazione denominata
“A.I.L.D.A.R. (Associazione Italiana per la Lotta alle Dipendenze
Affettive e Relazionali (Aildar-Maldamore), di seguito denominata solo
Aildar o associazione.
2. L’ Aildar:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dirette ad arrecare
benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari ed in particolare alle persone con problematiche
di dipendenze affettive e relazionali e dipendenze in genere e disturbi
fisici e psicologici ad esse correlate;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle
ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- devolve il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - redige
bilancio o rendiconto annuale.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le
condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°
460.
4. Per l'espletamento delle proprie attività potranno costituirsi
sezioni di zona.
5. L'associazione ha durata illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire
la sede nell'ambito della stessa città o in altre città
d'Italia.
Art.2 Attività
1. L’ Aildar svolge le seguenti attività:
- realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito esclusivamente del
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuovano
la sensibilizzazione e la lotta relativamente alle dipendenze affettive
e relazionali ed alle dipendenze in genere e disturbi fisici e psicologici
ad esse correlate;
- opera per dare visibilità alle dipendenze ed ai disturbi suddetti
e ai loro aspetti invalidanti, attraverso la conoscenza, l'informazione
corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché
l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela, alla guarigione
ed alla prevenzione;
- promuove la formazione, nel campo dell'auto mutuo aiuto sia all'interno
che all'esterno della struttura associativa, diretta ad arrecare benefici
a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari;
- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro familiari, attraverso
l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di sitiweb, di gruppi
di accoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione
di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con
strumenti tradizionali che attraverso internet e mezzi telematici;
- fornire le prestazioni proprie del campo della lotta alle dipendenze
affettive e relazionali o di altre forme di dipendenza in genere a singoli
cittadini, enti, associazioni, scuole, comunità, aziende pubbliche
o private;
- la gestione o cogestione di uno o più centri per la fornitura
di servizi socio-sanitari specialistici;
- la realizzazione e la gestione di corsi d’aggiornamento e di
formazione del personale richiesti da Enti pubblici e/o privati interessati
a qualsiasi livello alle finalità dell‘Associazione;
- la promozione di congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, dibattiti
e tavole rotonde a carattere culturale e scientifico;
- la collaborazione con istituti, enti o altri organismi pubblici o
privati con analoghe finalità;
- la collaborazione con pubblicazioni o riviste, periodici culturali
e scientifici che siano interessati alle finalità dell‘Associazione;
- l’associazione può svolgere le sue attività in
collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito
degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità
sopra riportate;
- l'associazione non può svolgere attività diverse da
quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
e comunque in via non prevalente.
Art. 3 Soci
1. Sono aderenti all'associazione:
- Soci fondatori; Soci ordinari; Soci Onorari.
2. Sono soci fondatori i soci che hanno firmato l’atto costitutivo
dell’Aildar e quelli che saranno ammessi con voto unanime del
Consiglio Direttivo.
3. Sono soci ordinari della Aildar, oltre ai soci fondatori, tutti coloro
che sottoscrivono il presente statuto e che si impegnano a condividere
le finalità associative.
Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario
deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo (CD). Il CD,
a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la domanda di
iscrizione; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non
è tenuto ad esplicitarne la motivazione. L'iscrizione decorre
dalla data di delibera del CD.
4. La qualità di socio onorario viene conferita dall'Assemblea
dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico, culturale,
umano e sociale agli scopi della Aildar o ne sono particolari benefattori.
5. L’ammissione all’associazione non può essere effettuata
per un periodo temporaneo.
6. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie
entro l'anno di riferimento;
- morte;
- violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle
finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi
e illeciti verso altri soci e l'associazione o per indegnità.
Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione,
a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente
concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a
pagare le quote associative nell'ammontare e nei termini fissati dal
Consiglio Direttivo.
3. E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 5 Organi
1.Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
- (eventualmente) il Presidente Onorario;
-il Tesoriere
-il Collegio dei Revisori.
Art. 6 Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via
straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima
della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le
convocazioni d'urgenza possono essere effettuate a mezzo comunicazione
scritta (lettera o e-mail) almeno 7 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di
almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di
cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della
richiesta.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei
votanti. In prima convocazione si considera l'assemblea validamente
costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti e
le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei
votanti.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di trenta
deleghe.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- nel caso se ne ravvisasse la necessità, eleggere il Presidente
Onorario;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal CD;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui
al successivo articolo 16;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.
8. In considerazione di eventuali problemi di movimento che hanno i
soci, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere
sostituite da collegamenti telematici o altri sistemi elettronici che
assicurino la partecipazione dei soci alle delibere pur rimanendo in
varie località dell'Italia.
Art. 7 Consiglio Direttivo
1. Il CD è eletto dall'Assemblea ed è composto da 2 a
7 membri oltre al Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima
della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail) le
convocazioni d'urgenza possono essere effettuate almeno 3 giorni prima
della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei soci o dalla maggioranza del CD; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione
entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I membri del CD decadono dall'incarico se si assentano immotivatamente
per più di tre volte consecutive; il CD può autorizzare
preventivamente un'assenza di un suo membro.
6. Il CD è regolarmente costituito con la presenza della metà
più uno dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- su proposta del Presidente nomina il vice Presidente e il Tesoriere;
- assegna al proprio interno e, eventualmente all'esterno, incarichi
concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile
dell'associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione; a tal fine
potrà essere redatto apposito regolamento;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone
l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- nomina i soci fondatori e onorari;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- approva le richieste di costituzione delle sezioni di zona.
Art. 8 Presidente e Presidente Onorario
1. Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea, è eletto da quest'ultima.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
di terzi e in giudizio. Sono escluse dalla legale rappresentanza del
Presidente le attività promosse dalle sezioni di zona di cui
sono responsabili i rispettivi Segretari.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni
sono svolte dal vice Presidente o dal componente del CD più anziano
di età.
7. Nel caso l'Assemblea dei Soci eleggesse il Presidente Onorario quest'ultimo
svolgerebbe mansioni di rappresentanza dentro e fuori l'associazione.
L'istituto della legale rappresentanza rimarrebbe disciplinato dal comma
3 del presente articolo.
Art. 9 Vice Presidente, Tesoriere.
1. Il vice Presidente eletto dal CD nel proprio ambito e su proposta
del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogni
qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
L'intervento del solo vice Presidente costituisce per tutti la prova
della pacifica temporanea sostituzione del Presidente.
2. Il Tesoriere eletto dal CD è colui che cura la gestione finanziaria
dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti
gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti.
Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali
delle Assemblee e libro Soci) e predispone, dal punto di vista contabile,
il bilancio d’esercizio entro il mese di marzo.
Art. 10 Collegio dei Revisori.
Il collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi eletti
dall’assemblea.
Il collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile
dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
Art.11 Sezioni di zona
L’Associazione al fine di espletare la propria attività
può organizzarsi in sezioni di zona cui fanno riferimenti i soci.
Le modalità d’organizzazione a livello territoriale sono
libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini
dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale
debbono considerarsi integrative di quelle centrali.
Art. 12 Durata delle cariche e modalità di elezione
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica
sociale. Il CD emanerà apposito regolamento per le candidature
e per le elezioni entro 3 mesi dalla convocazione dell'assemblea elettiva.
Art. 13 Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei privati e contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle attività commerciali prevalentemente
relativi alla vendita di libri, opuscoli, pubblicazioni varie e "gadget"
concernenti l'attività associativa.
- introiti derivanti dall'attività formativa svolta sia direttamente
che indirettamente.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal
CD.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
Art. 14 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente
dal CD, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso
o di perdita della qualità di socio. Il CD può anche esonerare
dal pagamento della quota associativa singolo soci o tutti i soci indistintamente.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle
attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del CD il bilancio d’esercizio
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a
maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio d’esercizio devono risultare i beni, i contributi
ed i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio d’esercizio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16 Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea
dei soci da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
Art. 17 Scioglimento e liquidazione
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o
per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina
dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione
del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni
dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione
non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo
settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 18 Norme transitorie e di prima applicazione
I Soci Fondatori nella prima seduta nominano il Presidente, il VicePresidente,
il Tesoriere, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.
Entro tre anni dalla data d’istituzione dell’Associazione
si provvederà al rinnovo degli organi secondo lo statuto.
Art.
19 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro
1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal
D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
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