Statuto della A.I.L.D.A.R. - Maldamore

Statuto della AILDAR (Associazione Italiana Lotta alle Dipendenze Affettive e Relazionali) - Maldamore

Art.1 Costituzione
1. E' costituita con la sede in Trecase (Na) , via Epitaffio N.21, 1° traversa, la sede operativa dell'associazione verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio direttivo, l’Associazione denominata “A.I.L.D.A.R. (Associazione Italiana per la Lotta alle Dipendenze Affettive e Relazionali (Aildar-Maldamore), di seguito denominata solo Aildar o associazione.
2. L’ Aildar:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed in particolare alle persone con problematiche di dipendenze affettive e relazionali e dipendenze in genere e disturbi fisici e psicologici ad esse correlate;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- devolve il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; - redige bilancio o rendiconto annuale.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.
4. Per l'espletamento delle proprie attività potranno costituirsi sezioni di zona.
5. L'associazione ha durata illimitata.
6. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città d'Italia.
Art.2 Attività
1. L’ Aildar svolge le seguenti attività:
- realizza tutte quelle iniziative che, nell'ambito esclusivamente del perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuovano la sensibilizzazione e la lotta relativamente alle dipendenze affettive e relazionali ed alle dipendenze in genere e disturbi fisici e psicologici ad esse correlate;
- opera per dare visibilità alle dipendenze ed ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela, alla guarigione ed alla prevenzione;
- promuove la formazione, nel campo dell'auto mutuo aiuto sia all'interno che all'esterno della struttura associativa, diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- fornisce sostegno ai soggetti interessati ed ai loro familiari, attraverso l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di sitiweb, di gruppi di accoglienza, di gruppi di auto mutuo aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti tradizionali che attraverso internet e mezzi telematici;
- fornire le prestazioni proprie del campo della lotta alle dipendenze affettive e relazionali o di altre forme di dipendenza in genere a singoli cittadini, enti, associazioni, scuole, comunità, aziende pubbliche o private;
- la gestione o cogestione di uno o più centri per la fornitura di servizi socio-sanitari specialistici;
- la realizzazione e la gestione di corsi d’aggiornamento e di formazione del personale richiesti da Enti pubblici e/o privati interessati a qualsiasi livello alle finalità dell‘Associazione;
- la promozione di congressi, convegni, corsi, seminari, incontri, dibattiti e tavole rotonde a carattere culturale e scientifico;
- la collaborazione con istituti, enti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- la collaborazione con pubblicazioni o riviste, periodici culturali e scientifici che siano interessati alle finalità dell‘Associazione;
- l’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;
- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra riportate;
- l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
Art. 3 Soci
1. Sono aderenti all'associazione:
- Soci fondatori; Soci ordinari; Soci Onorari.
2. Sono soci fondatori i soci che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Aildar e quelli che saranno ammessi con voto unanime del Consiglio Direttivo.
3. Sono soci ordinari della Aildar, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e che si impegnano a condividere le finalità associative.
Chi intende aderire all'associazione in qualità di socio ordinario deve rivolgere un'apposita domanda al Consiglio Direttivo (CD). Il CD, a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la domanda di iscrizione; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del CD.
4. La qualità di socio onorario viene conferita dall'Assemblea dei soci a coloro che abbiano contribuito nell'ambito scientifico, culturale, umano e sociale agli scopi della Aildar o ne sono particolari benefattori.
5. L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
6. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l'anno di riferimento;
- morte;
- violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi e illeciti verso altri soci e l'associazione o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 Diritti ed obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, a essere eletti nelle cariche associative, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative nell'ammontare e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
3. E' previsto per gli associati o i partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 5 Organi
1.Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
- (eventualmente) il Presidente Onorario;
-il Tesoriere
-il Collegio dei Revisori.
Art. 6 Assemblea
1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail); le convocazioni d'urgenza possono essere effettuate a mezzo comunicazione scritta (lettera o e-mail) almeno 7 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In prima convocazione si considera l'assemblea validamente costituita con un minimo del 50% più uno dei soci iscritti e le delibere saranno valide se si raggiunge la maggioranza semplice dei votanti.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di trenta deleghe.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- nel caso se ne ravvisasse la necessità, eleggere il Presidente Onorario;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal CD;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.
8. In considerazione di eventuali problemi di movimento che hanno i soci, le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere sostituite da collegamenti telematici o altri sistemi elettronici che assicurino la partecipazione dei soci alle delibere pur rimanendo in varie località dell'Italia.
Art. 7 Consiglio Direttivo
1. Il CD è eletto dall'Assemblea ed è composto da 2 a 7 membri oltre al Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail) le convocazioni d'urgenza possono essere effettuate almeno 3 giorni prima della riunione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza del CD; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I membri del CD decadono dall'incarico se si assentano immotivatamente per più di tre volte consecutive; il CD può autorizzare preventivamente un'assenza di un suo membro.
6. Il CD è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- su proposta del Presidente nomina il vice Presidente e il Tesoriere;
- assegna al proprio interno e, eventualmente all'esterno, incarichi concernenti il funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione; a tal fine potrà essere redatto apposito regolamento;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- nomina i soci fondatori e onorari;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- approva le richieste di costituzione delle sezioni di zona.
Art. 8 Presidente e Presidente Onorario
1. Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, è eletto da quest'ultima.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Sono escluse dalla legale rappresentanza del Presidente le attività promosse dalle sezioni di zona di cui sono responsabili i rispettivi Segretari.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente o dal componente del CD più anziano di età.
7. Nel caso l'Assemblea dei Soci eleggesse il Presidente Onorario quest'ultimo svolgerebbe mansioni di rappresentanza dentro e fuori l'associazione. L'istituto della legale rappresentanza rimarrebbe disciplinato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 9 Vice Presidente, Tesoriere.
1. Il vice Presidente eletto dal CD nel proprio ambito e su proposta del Presidente, sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del solo vice Presidente costituisce per tutti la prova della pacifica temporanea sostituzione del Presidente.
2. Il Tesoriere eletto dal CD è colui che cura la gestione finanziaria dell'associazione e ne tiene la contabilità ed effettua tutti gli adempimenti fiscali, amministrativi e societari necessari e richiesti. Lo stesso effettua la tenuta dei libri societari (Libro dei verbali delle Assemblee e libro Soci) e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio d’esercizio entro il mese di marzo.
Art. 10 Collegio dei Revisori.
Il collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi eletti dall’assemblea.
Il collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.
Art.11 Sezioni di zona
L’Associazione al fine di espletare la propria attività può organizzarsi in sezioni di zona cui fanno riferimenti i soci.
Le modalità d’organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività svolte a livello locale debbono considerarsi integrative di quelle centrali.
Art. 12 Durata delle cariche e modalità di elezione
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. Ciascun socio ordinario può candidarsi a qualsiasi carica sociale. Il CD emanerà apposito regolamento per le candidature e per le elezioni entro 3 mesi dalla convocazione dell'assemblea elettiva.
Art. 13 Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei privati e contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti dalle attività commerciali prevalentemente relativi alla vendita di libri, opuscoli, pubblicazioni varie e "gadget" concernenti l'attività associativa.
- introiti derivanti dall'attività formativa svolta sia direttamente che indirettamente.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal CD.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
Art. 14 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal CD, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Il CD può anche esonerare dal pagamento della quota associativa singolo soci o tutti i soci indistintamente.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del CD il bilancio d’esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2. Dal bilancio d’esercizio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio d’esercizio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16 Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
Art. 17 Scioglimento e liquidazione
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Art. 18 Norme transitorie e di prima applicazione
I Soci Fondatori nella prima seduta nominano il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.
Entro tre anni dalla data d’istituzione dell’Associazione si provvederà al rinnovo degli organi secondo lo statuto.

Art. 19 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

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